La proposta di programmazione fiscale potrà essere definita in contraddittorio con le Entrate solo in casi limite: in tal senso depone infatti la lettura della nuova disciplina prevista dalla Finanziaria 2006 (commi 503 e 506).
La proposta potrà essere infatti definita in contraddittorio con l’ufficio (anche chiedendone l’annullamento per autotutela) “esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta”.
Ma è chiaro che nel caso esista divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione (impressi nella proposta), l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento parziale nel quale si dovrà tenere conto del volume di affari o dei compensi caratteristici immessi nell’atto originario.


