La vendita di un bene che si trova in regime di ammissione temporanea e la successiva importazione definitiva costituiscono due operazioni distinte. Pertanto la commissione percepita dall’agenzia di vendita all’asta non può essere assoggettata all’aliquota Iva ridotta prevista per l’importazione di opere d’arte. È quanto emerge dalla sentenza pronunciata ieri, 9 febbraio 2006, dalla Corte di giustizia dell’Ue nel procedimento C-305/03.
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PER LE IMPORTAZIONI TEMPORANEE, COMMISIONI SENZA IVA
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