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Per l’accertamento “a tavolino” non opera il termine dilatorio

Lo Statuto del contribuente prevede che l’avviso non può essere emanato prima di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

La Ctr dell’Umbria, con la sentenza n. 109/01/13, ha affrontato la controversa questione della delimitazione dell’ambito applicativo dell’articolo 12, comma 7, legge 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui l’avviso di accertamento non può essere emanato prima che siano trascorsi sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
I giudici umbri hanno affermato che il vizio di nullità dell’avviso di accertamento, notificato senza il rispetto del termine dilatorio, è rilevabile esclusivamente in relazione ad atti derivanti da accessi, ispezioni e verifiche eseguite presso la sede del contribuente.

La controversia
Oggetto del giudizio è un avviso di accertamento derivante da indagini finanziarie a norma dell’articolo 32, comma 1, n. 7, Dpr 600/1973.
In sede di ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale veniva eccepita, tra l’altro, la violazione dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente, contestando il mancato rispetto del termine dilatorio fissato dalla norma.
La Ctp di Perugia accoglieva il ricorso con motivazione non attinente la specifica questione, che, tuttavia, veniva riproposta dal contribuente nel secondo grado di giudizio promosso con appello dell’ufficio.

La Ctr ha ribaltato l’esito della lite, chiarendo espressamente che l’articolo 12, comma 7, dello Statuto è applicabile soltanto ad avvisi di accertamento derivanti da attività istruttorie eseguite presso la sede del contribuente. Infatti, il comma primo dell’articolo 12 circoscrive testualmente l’operatività delle disposizioni contenute nei commi successivi ai soli accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali destinati ad attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali. Al di fuori di tali modalità istruttorie, la norma non è applicabile.

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