La Corte di cassazione, con sentenza 6 agosto 2014, n. 17653, ha stabilito che, in tema di imposizione da applicare nella cessione di immobile sulla plusvalenza realizzata, si può prendere in considerazione il valore finale. In questo modo non viene leso il diritto del contribuente, che è libero di contestare la somma rilevata.
Vicenda processuale
La vicenda processuale riguarda due contribuenti che avevano ceduto a titolo oneroso le rispettive quote di un terreno edificabile.
Ai fini dell’imposta di registro, l’ufficio rettificava, in aumento, il valore del terreno indicato dalle parti nell’atto di cessione. In seguito alla notifica dell’atto impositivo, la parte acquirente definiva la controversia mediante accertamento con adesione (Dlgs 218/1997), convenendo con l’ente impositore che il valore venale in comune commercio del terreno acquistato si attestava su di un importo intermedio tra quanto determinato in via di rettifica e quanto indicato dalle parti nell’atto di cessione.


