Valido l’accertamento fondato sulle verifiche dei rapporti bancari intestati a persone che hanno particolari vincoli, familiari o commerciali, con il contribuente controllato.
In tema di indagini finanziarie, una volta dimostrata al contribuente accertato la pertinenza dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con esso collegate, l’ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni risultanti da quei rapporti rispecchiano operazioni aziendali ma, al contrario, è il contribuente, sul quale viene ribaltato l’onere probatorio, che deve provare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, non essendo sufficienti affermazioni generiche, sommarie o cumulative.
È questo il principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, che si desume dall’ordinanza n. 10043 dell’8 maggio 2014.


