I nuovi commi 1-bis e 1-ter inseriti nell’art. 54 del TUIR, innovando la disciplina, prevedono la rilevanza reddituale delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate attraverso l’estromissione dei beni strumentali dall’ambito dell’attività di lavoro autonomo. Sono escluse le cessioni di beni il cui costo di acquisto non è ammortizzabile, come ad esempio gli immobili e gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.
La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 28 del 04.08.2006 precisa che, in applicazione del criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa ed in mancanza di un espresso riferimento normativo, non vi sia la possibilità per il professionista di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata, come previsto, invece, dall’art. 86, comma 4, del TUIR.


