Qualora l’amministrazione finanziaria, in prima battuta, provi che in realtà l’operazione non è stata effettuata, si trasferisce al contribuente l’onere di dimostrare il contrario.
Nel caso in cui l’ufficio ritenga che una fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’Iva o deduzione dei costi, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera") e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
A precisarlo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 16437 del 5 agosto 2015.
I fatti
La vicenda riguarda l’impugnazione da parte di uno specialista ortopedico di due avvisi di accertamento relativi a Irpef e Irap, a seguito di ripresa a tassazione di costi indeducibili riferiti a prestazioni parzialmente inesistenti derivanti da fatture emesse da una società per la fornitura al professionista, mediante apposito contratto, di strutture e servizi sanitari (una sala operatoria e personale specializzato), risultati poi, secondo le verifiche dell’ufficio, mai messi a disposizione e utilizzati. È importante sottolineare che questa ricostruzione dei fatti non è stata mai contraddetta dal contribuente.


