L‘assoluzione, in sede penale, non vincola il giudice tributario, che può sempre disattendere le ragioni del contribuente riconoscendo la legittimità di quanto contestato dall’ufficio. È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 15190 del 18 giugno. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale (Cassazione, sentenze 14953/2006, 3724/2010 e 20860/2010) il giudice tributario, nel rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, sia essa di condanna o di assoluzione, non può estenderne automaticamente gli effetti all’azione accertatrice dell’ufficio, anche se i fatti appurati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha emesso l’avviso di accertamento nei confronti del contribuente. Quanto enunciato non trova deroghe neppure nel caso in cui il giudicato penale si risolva in un’assoluzione perché “il fatto non sussiste” (Cassazione 28564/2005) o nel caso in cui l’Amministrazione si sia costituita parte civile nel processo penale (Cassazione 13006/2001).
I due processi quindi, Penale e Tributario non viaggiano sullo stesso binario: l’assoluzione nel primo non vincola il giudice del secondo, che può disattendere le ragioni del contribuente riconoscendo la legittimità delle contestazioni dell’ufficio.


