Un contribuente ometteva il versamento dell’Iva per un importo superiore alla soglia penale: il tribunale di Brindisi, su richiesta della procura della Repubblica, disponeva quindi il sequestro preventivo, finalizzato a un’eventuale confisca, di beni mobili registrati e denaro per una somma equivalente al profitto derivato dalla predetta condotta illecita.
Con la sentenza n. 24185 del 4 giugno 2013, la Cassazione, rigettando il ricorso proposto dall’imprenditore e confermando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che, in relazione al reato di omesso versamento dell’Iva (articolo 10-ter del Dlgs 74/2000), è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente anche se, a seguito del versamento di alcune rate da parte del contribuente, il debito fiscale scende sotto la soglia di rilevanza penale (pari a 50mila euro).
"La mera rateizzazione del debito (e il pagamento, tra l’altro a distanza di anni, di alcune rate), infatti", ha affermato la Caassazione, "non elide la punibilità di una condotta che si basa chiaramente sul mancato versamento di un’imposta dichiarata di importo almeno pari a 50mila euro".
La Corte di Cassazione ha inoltre condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


