Punito il caso in cui, pur risultando la prestazione realmente resa a favore dell’impresa cui le fatture sono rilasciate, viene accertato che un soggetto del rapporto è falso.
In materia di fatture emesse per operazioni “soggettivamente inesistenti”, a fronte di elementi presuntivi ma significativi offerti dall’Amministrazione finanziaria, incombe sul contribuente l’onere di provare di non essere stato a conoscenza del carattere fraudolento dell’operazione, che – dietro l’apparente prestazione di un servizio – dissimulava un intento evasivo, dovendosi altrimenti legittimamente negare da parte dell’ufficio il diritto alla detrazione dell’Iva.
La sentenza in commento (Cassazione n. 239 del 9 gennaio 2014) ha per oggetto una controversia incardinata sulla impugnazione di avviso di rettifica emesso dall’Amministrazione finanziaria per recuperare a tassazione l’Iva indebitamente detratta da una società a responsabilità limitata su una fattura emessa, per prestazioni di servizi di assistenza tecnica per montaggio impianti, ritenuta dall’ufficio relativa a operazioni soggettivamente inesistenti.
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