Per i giudici di legittimità, il lavoro della collaboratrice dell’avvocato rappresenta comunque un elemento potenziatore e aggiuntivo ai fini della produzione del reddito.
Avvalersi del lavoro di una dipendente, ancorché con mansioni di segretaria part-time, integra per il professionista il presupposto dell’autonoma organizzazione, con la conseguenza che lo stesso è tenuto al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
È quanto afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 7609 del 2 aprile 2014.
La vicenda
Il contenzioso esaminato dalla Suprema corte trae origine dal ricorso proposto da una contribuente, esercente la professione di avvocato, avverso il silenzio/rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni d’imposta 1998-2004.


