Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 18, L. n. 977/1967, così come modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, inerente la disciplina concernente l’orario di lavoro dei minori.
Nello specifico e’ stato chiesto se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto all’interpello specificando che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
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