Indizi oggettivi che fanno nascere fondati sospetti sull’attendibilità dei costi e ricavi registrati rappresentano validi motivi per procedere con la rettifica dell’ufficio.
La Corte di cassazione, con la sentenza 23550 del 5 novembre, ha ribadito il principio per cui la presenza dì scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile.
I fatti di causa
A seguito di pvc della Guardia di finanza, un ufficio lombardo notificava a una Srl tre avvisi di accertamento e tre avvisi di rettifica, con i quali venivano recuperate a tassazione l’Irpeg, l’Ilor e l’Irap indebitamente dedotte e l’Iva illegittimamente detratta, su operazioni ritenute dall’Amministrazione finanziaria inesistenti, per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998.
Gli atti impositivi venivano impugnati dalla contribuente, con distinti ricorsi, poi riuniti, dinanzi alla Ctp di Brescia, che li accoglieva.
Appellava la descritta pronuncia l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e la Ctr della Lombardia ne accoglieva parzialmente le doglianze, ritenendo comprovata la sola ipotesi di utilizzazione, da parte della contribuente, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.


