Con la sentenza n. 190003 la Corte di cassazione ha definito che esiste la presunzione secondo cui i versamenti e i prelevamenti bancari, di cui il contribuente non è in grado di giustificare la provenienza devono essere considerati come elementi positivi di reddito.
Il caso nasce quando l’ufficio ha notificato a una società e ai soci un avviso di accertamento posto in essere sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria contestava alla società e ai soci, quali ricavi non dichiarati, i movimenti effettuati su cinque conti correnti bancari sui quali erano autorizzati a operare i soci accomandatari.


