Gli immobili giocano un ruolo rilevante nel test da operatività per l’individuazione delle società di comodo.
Le novità della manovra estiva e della Finanziaria 2007 hanno ampliato il ventaglio dei coefficienti da applicare. La norma fa riferimento alle «immobilizzazioni costituite da beni immobili» e da quelli previsti dall’art. 8-bis, c. 1, lett. a), del decreto Iva.
Un interrogativo frequente è se, oltre agli immobili strumentali e agli immobili patrimonio, devono essere considerati anche i cosiddetti “immobili-merce”. Generalmente questi immobili devono essere esclusi dal computo dei ricavi presunti. Occorre però considerare quanto affermato dall’Agenzia Entrate sulla Pex, relativamente al possesso del requisito di commercialità previsto dall’articolo 87, c. 1, lett. d), del Tuir.
Con la risoluzione 152/E/2004 è stato infatti affermato che occorre «operare un esame dell’attività di fatto esercitata e dell’effettiva destinazione economica degli immobili a un’attività di costruzione o scambio, anche prescindendo, eventualmente, dalle risultanze contabili e dalla confìgurazione dell’oggetto sociale».
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