In assenza di tali documenti contabili, l’ufficio non ha la possibilità di verificare l’effettiva inesistenza di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, riserve o capitale.
Le attività effettuate dalle associazioni senza fini di lucro a favore degli associati non sono considerate commerciali e le relative quote sociali non concorrono a formare il reddito complessivo soltanto nell’ipotesi in cui venga provata la sussistenza dei requisiti che motivano l’esenzione, onere che incombe su chi ne invoca il riconoscimento.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16726 del 12 agosto 2015.
La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate procedeva, nei confronti di un’associazione, alla notifica di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, a rettifica della dichiarazione presentata ai fini Irpeg, Irap e Iva, ponendo a base della verifica la negazione della qualità di ente non commerciale.
L’associazione proponeva ricorso, ma la Commissione tributaria di primo grado lo respingeva.


