La testimonianza del funzionario che attribuisce la paternità della dichiarazione dei redditi all’imputato è sufficiente a dimostrare l’avvenuto rilascio delle certificazioni.
Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000), che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti/sostituiti, può essere fornita dal Pm anche mediante prove documentali, testimoniali o indiziarie.
In questi termini si è espressa la Cassazione penale, nella sentenza n. 20778 del 22 maggio, ribadendo, così, un principio della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 19454/2014, 33187/2013 e 1443/2012).


