Respinta la tesi volta a giustificare la condotta dell’imputato con le sue pessime condizioni economiche e con il mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti.
La Corte di cassazione, con sentenza 18501 del 5 maggio 2015, ha statuito che nel reato omissivo per mancato versamento dell’Iva, “non puo’ essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidita’ del soggetto attivo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta”. Grava sul contribuente l’obbligo di accantonare l’Iva dovuta, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
Evoluzione processuale della vicenda
Il tribunale di Bari, con sentenza del 13 aprile 2012, aveva dichiarato il contribuente colpevole dei reati di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, contestandogli l’omesso versamento dell’Iva dovuta per i periodi di imposta 2005 e 2006.
L’imputato ricorreva in appello sostenendo che non sussisteva il dolo di evasione perche’ i corrispettivi fatturati non erano mai stati incassati.
Con sentenza del 15 novembre 2013, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza impugnata, ritenendo infondati i rilievi difensivi.


