L’art. 3, comma 6 del Dlsg n.8/2016 del 6 febbraio 2016 prevede che, chi non versa i contributi previdenziali, non sia più perseguibile penalmente se l’omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui.
Al di sotto di questa soglia l’omissione viene punita solo con una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
L’articolo citato va a sostituire il comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. n. 463/83, che puniva con la reclusione fino a tre anni l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Con la Circolare n.5/2015 la Fondazione Studi approfondisce tutte le novità in materia.


