Inutile sostenere di avere privilegiato le retribuzioni dei dipendenti, nel convincimento che le ritenute non pagate fossero di importo inferiore alla soglia di punibilità.
L’imprenditore è punibile per il reato di cui all’articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000, se non ha accantonato le somme necessarie a far fronte all’obbligazione tributaria nel termine di legge. La mera allegazione di una crisi di liquidità cagionata da uno “shock finanziario” non integra la causa di non punibilità della forza maggiore.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 52038/2014.
Il fatto
La Corte d’appello conferma la pronuncia con la quale il tribunale aveva condannato l’amministratore di una società per avere omesso di versare, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale modello 770, in qualità di sostituto d’imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai dipendenti per una somma integrante la soglia di punibilità.


