L’ufficio non è tenuto a verificare tutte le informazioni inserite nel modello, potendosi basare anche su pochi dati ritenuti sintomatici per ricostruire il guadagno.
Ai sensi dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, sia sugli studi di settore.
In quest’ultimo caso, l’ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.
In questi termini si è espressa la Cassazione nell’ordinanza n. 24364 del 29 ottobre, che ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente.
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Ok all’accertamento che considera solo alcuni elementi degli “studi”
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