L’avviso di accertamento che non contiene un’autonoma valutazione del contenuto del pvc non è nullo: si ritiene che l’ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni.
In tema di “motivazione degli avvisi di accertamento”, è legittimo il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che si limita a richiamare gli elementi risultanti dai verbali della Guardia di finanza precedentemente notificati al contribuente. In tali casi, infatti, è da escludere il vizio di motivazione dovuto alla mancanza di un’autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l’ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni, realizzando così un’economia di scrittura che, in una visione sostanzialistica del rapporto Fisco-contribuente, non pregiudica il diritto al contraddittorio (espressione del più generale diritto di difesa) di quest’ultimo, trattandosi di elementi allo stesso già noti.
È questo il principio di diritto ribadito dalla sentenza n. 23532 del 5 novembre 2014, con cui la Cassazione conferma la necessità di prendere le distanze da un’interpretazione puramente formalistica dell’obbligo di motivazione degli atti posto a carico dell’Amministrazione finanziaria.
La pronuncia si segnala anche per alcune interessanti puntualizzazioni in tema di efficacia del giudicato esterno nella materia tributaria e in merito alle condizioni e ai limiti di esperibilità nel processo tributario della consulenza tecnica d’ufficio.
La vicenda
La Ctr Veneto rigettava l’appello di un contribuente, confermando la legittimità di due avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001, con cui era stata recuperata una maggiore Iva in relazione a un’attività di compravendita e intermediazione commerciale di autovetture per cui il contribuente aveva omesso ogni adempimento, ovvero la fatturazione, la tenuta delle scritture contabili e la presentazione della dichiarazione annuale.


