La Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, con la sentenza n° 50605 del 16 dicembre 2013, si e’ pronunciata relativamente al caso di un datore di lavoro che, violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) anche se lo stesso aveva provveduto, tramite delega priva di data certa, a nominare un suo socio come responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP).
Secondo la Cassazione la nomina di un responsabile del servizio protezione e prevenzione non esime il datore di lavoro dagli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La presenza del RSPP, infatti, è obbligatoria, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994, per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori (Cass. pen., Sez. IV, n. 47363/2005).


