Il decreto milleproroghe pubblicato in G.U. 303/2005 ha esteso l’applicazione del concordato preventivo.
Sarà possibile infatti accedere alla procedura stragiudiziale anche in caso di insolvenza, ricondotta al più ampio genere dello “stato di crisi”.
Bisogna sottolineare che l’articolo 160 della legge fallimentare ha sostituito la nozione di insolvenza con quella di “stato di crisi” quale condizione per l’ammissione dell’imprenditore alla procedura concordataria.
Lo stato di crisi deve ritenersi comprensivo sia dell’insolvenza propriamente detta sia del pericolo d’insolvenza.


