Con la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva, introdotta per semplificare e accelerare l’erogazione delle somme dal Dl n.175/2014 (“decreto semplificazioni”).
In particolare, i chiarimenti riguardano:
- termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a seconda che venga variata la modalità di utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa;
- dichiarazione sostitutiva: come procedere nel caso di omissione della compilazione;
- dichiarazione sostitutiva – Cessioni di azioni o quote infragruppo – art. 38-bis, comma 3, lett. b) del dPR n. 633 del 1972;
- avvisi di accertamento relativi all’imposta di registro e all’imposta sostitutiva;
- accertamenti definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale;
- calcolo degli interessi ai fini dell’ammontare da garantire nel modello di cauzioni in titoli di Stato per garantire il rimborso dell’IVA;
- modello TR presentato per anni d’imposta antecedenti il 2015;
- possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD;
- dichiarazione sostitutiva con riferimento al presupposto di cui all’art. 30, lett. e) del dPR n. 633 del 1972 (rappresentante fiscale);
- garanzia per compensazioni IVA di gruppo.
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