La prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Terni, con la sentenza 203/15, ha stabilito che l’accertamento fiscale sia da considerarsi nullo nel caso in cui, di fronte alla contestazione del contribuente, il fisco non riesca a dimostrare la regolarità della delega al funzionario firmatario.
Questo per esigenze di certezza del diritto connesse ai requisiti formali dell’accertamento. L’amministrazione, infatti, ha l’obbligo di dimostrare che il funzionario delegato appartenga alla carriera direttiva come il capo che lo designa a firmare l’accertamento.
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