E’ nulla, per violazione degli art. 25 cost. e 2 c.p., la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministrazione scolastica a seguito di sentenza penale di condanna ma in assenza di procedimento disciplinare, quale effetto automatico conseguente a pena accessoria interdittiva, allorche’ quest’ultima sia stata introdotta da legge successiva alla commissione dei fatti addebitati (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullita’ del licenziamento intimato ad un docente condannato per il reato di cui all’art. 609 quater c.p., in quanto la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, di cui all’art. 609 nonies c.p., era stata introdotta dalla l. 6 febbraio 2006 n. 38, in epoca posteriore alla condotta ascritta).
Fonte: Cass., sez. lav., 05-01-2015, n. 8 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


