Il decreto correttivo Ires approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso introduce novità significative in relazione all’avanzo di fusione e al significato del residuo dopo la ricostituzione dei fondi in sospensione.
Dal punto di vista contabile, sia l’avanzo che il disavanzo di fusione costituiscono poste di bilanciamento nell’operazione di aggregazione dei conti sia nella incorporazione sia nella fusione vera e propria.
L’avanzo, in particolare, può derivare:
• da annullamento, quale differenza tra il costo della partecipazione annullata e il patrimonio netto della incorporata ovvero la corrispondente parte del patrimonio netto in caso di possesso non totalitario;
• da concambio pari alla differenza tra aumento di capitale deliberato dalla società incorporante rispetto alla quota di patrimonio netto della società incorporata, di pertinenza di altri soci, che si dimostra di entità superiore all’aumento stesso.


