La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 1146/28 del 24 febbraio 2015, si e’ espressa relativamente ad un appello proposto dall’agente della riscossione contro la sentenza di primo grado che aveva annullato alcuni avvisi di intimazione di pagamento avvenuti tramite servizio postale, anziché attraverso la procedura che prevede l’intervento dell’Ufficiale giudiziario.
I giudici laziali hanno affermato che, in tali casi, deve trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale in tema di contenzioso tributario sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, purchè tale intimazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento e relativa prospettazione di attività esecutiva in tempi brevi.
La notifica della cartella esattoriale può dunque avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata.
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