Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, nella pagina Prevenzione dei Reati Finanziari del proprio sito internet, fornisce una risposta in merito alla possibilità da parte del notaio di ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante qualora l’importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge.
Secondo il MEF cio’ e’ possibile potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.


