I tempi a disposizione per la presentazione del ricorso scattano da quando la parte è stata messa “ufficialmente” al corrente dell’esito della decisione dei giudici.
Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza della conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo e collegata alla pronuncia della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere.
Questo, in sintesi, il principio di diritto enunciato dalla sentenza 3938/2014, in cui la Cassazione ha chiarito che il medesimo effetto non è invece ricollegabile alla conoscenza “occasionale”, determinata, per esempio, dall’allegazione di una sentenza a un atto processuale avente a oggetto altra diversa pronuncia.
La vicenda di merito
Sulla base delle risultanze di un verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’ufficio delle Entrate notificava a una Spa un avviso di accertamento ai fini Irpeg e Ilor, per gli anni 1996 e 1997.


