La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la Sentenza 2 luglio – 20 ottobre 2014, n. 22152, ha esaminato il caso di un lavoratore licenziato per essersi rifiutato di eseguire i compiti affidati dal suo superiore.
Secondo la sentenza citata il rifiuto da parte del lavoratore di portare a termine i compiti assegnati dai superiori giustifica il licenziamento in quanto “pone in essere un comportamento di insubordinazione, inidoneo a consentire la protrazione anche temporanea del rapporto”.
La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal lavoratore e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.


