La scelta di avvalersi dell’istituto implica l’ammissione delle violazioni e, quindi, dei presupposti delle pene pecuniarie: un’istanza di rimborso è in palese contraddizione.
In materia tributaria, il versamento di sanzioni in misura ridotta, a titolo di ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, se non produce alcun effetto preclusivo in ordine a un eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, costituisce causa ostativa al rimborso di quanto versato, laddove l’istanza di rimborso sia fondata sulla carenza del presupposto sanzionatorio.
È quanto emerge dalla sentenza n. 6108 della Corte suprema depositata il 30 marzo 2016.
Fatto
Una società consortile per azioni impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso per versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso, relativi agli anni d’imposta 1999 e 2000.
In particolare, l’istante lamentava la mancanza di coscienza e volontà e la obiettiva incertezza interpretativa delle norme che regolavano la materia, ai sensi del Dlgs 472/1997, articoli 5 e 6, e della legge 212/2000, articolo 10, comma 3.
Difatti, per effetto della legge 370/1999, alla società istante era stata riconosciuta la natura di società di interesse nazionale ex articolo 2461 del codice civile, con conseguente inquadramento tra gli enti non commerciali e la necessità di individuare il regime fiscale da applicare ai contributi in conto capitale ricevuti in precedenza dall’ente.


