Non incidono sulla determinazione dell’imponibile le somme forfettarie corrisposte ogni mese alla ex moglie, frutto di un accordo fra le parti omologato dall’autorità giudiziaria.
La Ctp di Firenze ha deliberato, con la pronuncia 118/01/2013, che la deducibilità fiscale può essere riconosciuta solo con riguardo all’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge e non anche per i versamenti a titolo risarcitorio.
Per stabilire la natura dell’indennizzo, assume rilievo quanto si desuma dalla lettura del provvedimento giudiziale, a prescindere da cosa è indicato dalla parte nella causale del versamento mensile.
La controversia originava da una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
L’ufficio disconosceva la deducibilità dell’indennizzo forfettario corrisposto mensilmente, per la durata di dieci anni, dal contribuente all’ex coniuge, in quanto considerato dall’Amministrazione finanziaria di natura risarcitoria e non alimentare.


