La Fondazione che, al fine di assicurare ai pazienti il completamento di una terapia già in corso, pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi e qualificate come “attività direttamente connesse” a quelle istituzionali, non perde la qualifica di ONLUS.
Questo a condizione che, le stesse, ”non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione”. (articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 460 del 1997).
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i suddetti chiarimenti nella Risoluzione n. 10/E del 23 gennaio 2015.
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