La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17497 del 2 settembre 2015, ha statuito che, in caso di litisconsorzio anche solo processuale e non sostanziale che determina l’inscindibilità delle cause, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti determina la necessaria integrazione del contraddittorio, ex articolo 331 cpc, pena la nullità del procedimento.
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente di una iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di sua proprietà da parte dell’ente concessionario della riscossione (in quanto, a giudizio del ricorrente, ai fini della legittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite dopo oltre un anno dalla notifica delle cartelle presupposte, sarebbe necessaria la notifica di una intimazione di pagamento, ex articolo 50 del Dpr 602/1973, nel caso di specie mai avvenuta) nonché di ventidue delle quarantuno cartelle esattoriali, a garanzia del cui pagamento il concessionario aveva iscritto ipoteca, per difetto di notifica delle stesse.


