Il Garante Privacy ha accolto il ricorso di una lavoratrice dipendente che lamentava l’illecita acquisizione, da parte del datore di lavoro, di conversazioni via Skype avute con alcuni clienti/fornitori, causa del suo successivo licenziamento.
Secondo il Garante, infatti, il datore di lavoro non può in alcun modo spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto delle comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro gode di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.
Il datore di lavoro non potrà quindi effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria.
Fonte: Newsletter Garante Privacy n. 406 del 28 settembre 2015.


