Non occorre, per lui, alcuna delega perché, pur provenendo da un ufficio soppresso, appartiene alla categoria dei dipendenti comunali incaricati dei recapiti ufficiali.
L’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge, può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali, non operando la norma alcuna distinzione tra le due categorie di soggetti in questione.
Questa, in breve, la regola riaffermata dalla Cassazione con la sentenza n. 22517 del 2 ottobre che, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, ha altresì precisato che il messo di conciliazione, pur facendo parte di un ufficio statale ora soppresso e pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare, rientra tuttavia nell’apparato organizzativo del Comune.
La vicenda di merito e il ricorso per cassazione dell’Agenzia
Una Spa proponeva separati ricorsi avverso due avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti ai fini Irpeg e Ilor per l’anno 1995 e Iva per il 1996.
I ricorsi riuniti venivano accolti dal giudice tributario di primo grado.


