L’art. 3 della direttiva 98/5/Ce dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.
Fonte: CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA; grande sezione; sentenza, 17-07-2014, n. cause riunite C-58/13 e C-59/13 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


