La Costituzione, in mancanza della rappresentazione di gravi indizi di infrazioni, vieta l’accesso al luogo utilizzato esclusivamente come abitazione, anche al Fisco.
Per accedere ai locali del contribuente adibiti promiscuamente ad attività commerciale o professionale e ad abitazione, la Guardia di finanza necessita di un’autorizzazione della competente procura della Repubblica, non motivata però con l’individuazione e l’enunciazione di gravi indizi che inducono a ritenere violate le norme tributarie (articolo 52, comma 1 e 2, Dpr 633/1972).
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 20551 del 6 settembre.
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’ufficio di Catania emetteva un avviso di accertamento per l’anno 1998, con il quale contestava al contribuente l’omessa dichiarazione di maggiori ricavi e l’indebita contabilizzazione di costi, e liquidava maggiori imposte (Irpef, addizionale regionale, Irap e contributo al Ssn), oltre alle relative sanzioni.


