Non c’è incompatibilità tra Irap e Iva.
Solo la seconda infatti grava sul consumatore finale ed è proporzionale al valore dei beni e servizi ceduti, mentre l’Irap grava sul produttore autonomamente organizzato e la sua base imponibile è del tutto diversa.
Senza attendere la decisione dei giudici del Lussemburgo, nonostante la richiesta in tal senso formulata in subordine dalla ricorrente, la commissione tributaria provinciale di Pordenone, con la sentenza n. 18/02/06 del 9.3.2006 e depositata il 2 marzo scorso, ha respinto il ricorso della contribuente contro il silenzio diniego dell’agenzia delle entrate formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irap pagata negli anni dal 2000 al 2004.


