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No al favor rei su “splafonamento” se l’imposta non è stata cancellata

Quando un tributo è soppresso da una certa data, ma continua a essere dovuto per i fatti accaduti prima, non sono abrogate le norme sanzionatorie relative all’obbligazione.

Si verifica l’abolitio criminis in relazione agli illeciti connessi all’accertamento e alla riscossione di un’imposta, con la conseguente applicazione del principio del favor rei – ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs 472/1997, secondo cui “…nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile…” (comma 2) “…se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” (comma 3) – solo quando tale imposta venga radicalmente meno, di modo che lo Stato non può più incassarla neppure in riferimento alle annualità pregresse.
Quando, invece, la legge istitutiva di un’imposta è abrogata a far tempo da una data stabilita dal legislatore, ma l’imposta medesima continua a essere dovuta per i fatti accaduti prima, in relazione a questi, l’obbligo di versamento rimane in vigore, cosicché non sono abrogate le norme sanzionatorie relative all’obbligazione tributaria.
In questi termini si è espressa la sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 22833 dell’8 ottobre 2013, che ha accolto le doglianze dell’Agenzia delle Entrate.

I fatti di causa
Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, accogliendo l’appello presentato da un contribuente – in proprio e quale legale rappresentante di una Spa – ha annullato l’avviso di contestazione e l’irrogazione delle sanzioni, riformando la decisione di primo grado.
Nello specifico, il contribuente, per l’anno 1999, aveva compensato un credito in misura superiore al limite previsto dall’articolo 25, comma 2, del Dlgs 241/1997 (pari a 500 milioni di lire per ciascun periodo di imposta), col conseguente omesso versamento dell’eccedenza. Questa omissione è stata sanzionata dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 (ritardati od omessi versamenti diretti).

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