Se gli omessi o tardivi versamenti delle imposte da parte del contribuente sono causati da ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, lo stesso può chiedere l’annullamento della cartella esattoriale in quanto, secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6 del dlgs 472/97, per poter applicare sanzioni tributarie, è necessario il requisito della «colpevolezza», quindi “non è punibile chi ha commesso il fatto per cause di forza maggiore”.
Questo quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n.126/06/13 del 16 aprile 2013. Dunque, il contribuente che abbia avuto difficoltà a riscuotere crediti verso le pubbliche amministrazioni non può essere soggetto a sanzioni per aver omesso o ritardato il pagamento delle imposte, se quest’ultimo e’ dovuto alla lentezza nei pagamenti da parte delle PA, e quindi lo stesso e’ da considerarsi “causa di forza maggiore”. Di conseguenza il requisito della colpevolezza non puo’ sussistere.


