La Corte di Cassazione (prima sezione civile), con la sentenza n. 18238 del 17 settembre 2015, si e’ espressa in tema di compensi dell’avvocato; più precisamente, ha esaminato il caso in cui gli stessi vengono ridotti dal magistrato nonostante il deposito della nota spese ed ha stabilito che tale riduzione e’ illegittima qualora non sia motivata.
La Corte ha inoltre sottolineato come "la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore rappresenti "esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume siano state violate".


