Qualora i tassi di interesse applicati dalla banca sugli scoperti di c/c superino il tasso soglia per l’usura, in relazione ai periodi in cui è stato rilevato il superamento non sono dovuti interessi.
Questa è una delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Roma, IX sezione civile, con la sentenza del 23 gennaio 2014.
Una società aveva chiesto al tribunale l’accertamento del saldo relativo ad un conto corrente ed oggetto di garanzia fideiussoria.
Il consulente tecnico d’ufficio nominato aveva rilevato, relativamente ad alcuni trimestri, il superamento dei limiti fissati in applicazione della legge n. 108/96 (disposizioni in materia di usura).


