La regola si applica anche se il trasferimento del bene trova il suo titolo nel provvedimento di omologazione giudiziale della separazione consensuale dei coniugi.
La cessione, entro i cinque anni, dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” al coniuge, in fase di giudizio di separazione consensuale, determina la decadenza dai benefici stessi, laddove il coniuge cedente non proceda all’acquisto di un altro, entro l’anno successivo.
In questi termini si è espressa la sezione tributaria della Cassazione nella pronuncia n. 2263 del 3 febbraio 2014, che, nel cassare la sentenza di appello, ha accolto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.
Le ipotesi di decadenza dai benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, materia sempre di stretta attualità, ha alimentato, nel corso degli anni, un notevole contenzioso, stante le difficoltà applicative e i dubbi interpretativi concernenti la struttura normativa di riferimento, che, di seguito, ricordiamo brevemente.


