Dalla Newsletter n. 409 del Garante Privacy del 10 dicembre 2015.
Il Garante Privacy, con il [doc. web n. 4487727] del 15 ottobre 2015 ha respinto il ricorso di un ex promotore finanziario che chiedeva alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di emendare il provvedimento sulla sua radiazione, pubblicato on line sul sito della Consob, e lamentava che la delibera pubblicata non contenesse esclusivamente l’estratto con gli elementi essenziali (generalità, dispositivo, succinta indicazione dei fatti), ma riportasse informazioni eccedenti le finalità di pubblicazione, come le motivazioni e la descrizione dettagliata dei comportamenti illeciti a lui contestati.
Inoltre, l’interessato sottolineava come il libero accesso alle suddette informazioni – indicizzate anche dai comuni motori di ricerca – danneggiasse gravemente la sua reputazione e ledesse la sua riservatezza.
Di diverso avviso il Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui la pubblicazione sul sito della Consob del suddetto provvedimento di radiazione, anche se completo dei dettagli sulle violazioni commesse, non viola la privacy. I risparmiatori devono essere pienamente informati dei comportamenti illeciti messi in atto dagli operatori del mercato.
La pubblicazione del documento nella versione integrale, infatti, “risponde non solo alla necessità di dare notizia dell’adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche al dovere istituzionale di vigilare sugli operatori del mercato e informare compiutamente i risparmiatori degli illeciti che possono essere commessi”.


