L’Agenzia Entrate può contestare l’inesistenza di un’operazione, disconoscendo il relativo costo, quando si è in presenza di una consulenza tra società formalmente distinte, i cui soci siano legati da un rapporto di parentela, specie se le prestazioni siano reciproche e della medesima natura.
A sottolinearlo è la Corte di cassazione, che nel riformare la decisione dei giudici di merito, con la sentenza n. 16857 del 5 luglio 2013, ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento tributario, una volta che l’Amministrazione ha contestato in modo specifico, anche con l’ausilio di “presunzioni semplici”, “i dati emergenti dalle scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere l’inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate dal contribuente, ……spetta al contribuente che ha portato in detrazione l’Iva fornire la prova contraria in merito alla circostanza che l’apparente cedente/prestatore non è soggetto (fittiziamente) interposto e che l’operazione è stata “realmente” conclusa con esso” (cfr Cassazione, pronuncia 9784/2010).
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Nelle vendite tra parenti, l’Agenzia Entrate può “presumere” che il contratto sia fittizio
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