Il Decreto del fare ha concesso l’utilizzo del modello 730 anche chi, pur essendo titolare di redditi di lavoro dipendente, non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio dell’IRPEF dovuta o a credito. In questi casi il contribuente potrà rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato che, in caso di dichiarazione a debito, verserà le imposte avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà al contribuente l’F24 già compilato perché provveda direttamente all’adempimento. Per le dichiarazioni a credito sarà invece l’Amministrazione finanziaria ad effettuare direttamente il rimborso.
La norma entrerà a regime dal 2014 (redditi 2013), ma in caso di dichiarazione che evidenzia un saldo finale a credito è prevista l’applicazione già in riferimento ai redditi del 2012: in questa ipotesi i contribuenti interessati potranno presentare il modello 730/2013 entro il mese di settembre 2013. La riapertura dei termini vale solo per i soggetti che, prima della nuova norma, non potevano presentare il modello 730; non sarà invece possibile integrare un modello 730 già presentato.


