Il Ministero della Giustizia ha emanato la Circolare 23 ottobre 2015 in tema di adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico, che aggiorna e sostituisce le precedenti circolari del 27.6.2014 e del 28.10.2014 in materia.
Tra i paragrafi di nuova introduzione troviamo quello relativo alla domanda di ingiunzione di pagamento europea.
L’art. 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 dispone che “la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine”. L’Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell’art. 29 del citato regolamento, che “il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell’ingiunzione (…) è il supporto cartaceo”.
La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell’istanza è, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall’art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.


